Codice di condotta

Relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell’attività Professionale degli Psicologi
Art. 1
Limiti nell'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza

1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione scientifica e professionale, di attività di formazione e di psico-educazione e di attività di raccolta dati a fini di ricerca.
2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo all'area della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice osservazione, sia basato sull'uso di materiali psicodiagnostici e psicometrici, può essere occasionalmente condotto, con l'ausilio delle dette tecnologie per la comunicazione a distanza e con particolare attenzione alla tutela dei dati così acquisiti. Tali interventi saranno limitati alle successive fasi di sviluppo del rapporto professionale e, quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli psicologi abbiano di persona preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi dalle tecnologie sopra menzionate.
3. In ogni caso, ed in particolare con l'utilizzo di internet, è vietato:
a) svolgere attività di diagnosi, per la quale l'incontro di persona con il cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile;
b) fornire indicazioni su trattamenti da effettuare;
c) esprimere giudizi sull'appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi;
d) manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi specifici.
4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L. 18.2.1989 n.56, le attività a ciò affini indicate dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli iscritti alla sezione B dell'Albo e le attività di psicoterapia di cui all'art. 3 L. 56/89, non possono essere svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per l'impossibilità di mantenere di persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni:
a) il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di persona e senza l'utilizzo delle tecnologie sopra menzionate;
b) per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività indicate nella prima parte di questo comma.
Art.2
Consenso informato

1. In tutti i casi previsti dall'art. 1 gli psicologi sono tenuti ad acquisire dai clienti e dai committenti il consenso informato per l'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza.
2. Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per i servizi a distanza qualunque tipologia di supporto o tecnologia sia utilizzata.
Art. 3
Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e responsabilità del professionista

1. In tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si servano di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per le proprie attività scientifiche e professionali, sarà loro cura e ricadrà sotto la loro responsabilità l'utilizzo di sistemi hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali attività.
2. È fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai committenti, quando non sia possibile l'identificazione diretta, la certificazione della propria identità con l'uso di sistemi legalmente riconosciuti, come ad esempio la firma digitale. Và, altresì, comunicato il numero di iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio.
3. Gli psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo, esclusivamente su siti web nei quali risulti facilmente identificabile il nome e il recapito del responsabile del sito.
4. Nei siti in cui, da parte di iscritti all'Ordine Regionale, siano offerti servizi inerenti la psicologia e/o siano pubblicati messaggi promozionali delle singole attività professionali in ambito psicologico, devono essere facilmente rintracciabili il Codice Deontologico degli Psicologi italiani e il presente Codice di Condotta dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche e professionali utilizzino le dette tecnologie, hanno la responsabilità diretta dell'accertamento, con l'utilizzo dei medesimi sistemi, dell'identità dei clienti e dei committenti, con particolare riferimento all'età anagrafica, al genere e al titolo di studio. In tale fase è opportuna la specificazione dell'importanza di una corretta risposta. Non sono consentiti, in nessun caso, gli accessi anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione deve essere prestata all'autenticità del consenso e alla identificazione di coloro i quali richiedono l'accesso al servizio nella qualità di esercenti la potestà genitoriale o la tutela.
Art. 4
Sanzionabilità dell'inosservanza del presente atto

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta sarà valutata ai sensi:
a) del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1);
b) del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004;
c) della normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità in ambito sanitario.
2. Qualora l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai sensi dell'art. 10 D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettrico, nel mercato interno), l'Ordine Regionale provvederà a darne segnalazione all'Autorità amministrativa competente, indicata nell'art. 21 dell'indicato D.L. .
3. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dell'Atto di Indirizzo in materia di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e che con il presente atto viene recepito, ad esclusione delle norme in contrasto con le disposizioni di questo Codice di Condotta.
Articolo 5
Rapporti con l'Ordine degli Psicologi del Lazio

1. Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attività scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi confermato al presente Codice.
2. La comunicazione resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito dell'Ente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) indirizzo web del detto sito;
b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito stesso;
d) natura dei servizi e delle attività prestati, nonché delle modalità operative di erogazione.
3. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente.
4. L'Ordine terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
5. Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo è tenuto a darne comunicazione all'Ordine.
6. Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformità del sito internet al presente Codice di Condotta.
7. L'Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del presente Codice di Condotta.
Articolo 6
Pubblicazione

1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004.