Consulenze tecniche di parte (CTP)

La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte, in caso di procedimenti giudiziari inerenti a separazioni o divorzi, è uno Psicologo o uno Psicoterapeuta, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in quello specifico settore.
In sostanza, se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una  CTU, incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto. 
In questo modo, ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere tutelata in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.
Lo Psicologo  consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato.  Sarà presente a tutti gli incontri con il CTU ed alla fine redigerà le Note Tecniche in risposta alla Relazione Tecnica finale stilata dal Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal giudice.
Di norma,  il contributo dello Psicologo CTP si risolve nella stesura di osservazioni tecniche e nel loro deposito presso la cancelleria del tribunale senza che la macchina della giustizia possa in alcun modo interferire negativamente sul suo lavoro, e maturando nei confronti di chi lo ha incaricato il diritto di essere compensato per l’opera svolta fino da subito, a prescindere da liquidazioni da effettuare ad opera del giudice.