Attività psicodiagnostica in collaborazione con consulente tecnico ufficio (CTU)

In Italia, ogni volta che il giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni scientifiche, secondo l’art. 61 del codice di procedura civile, può richiedere l’intervento di un esperto.
In campo civile, nel corso di controversie relative alle separazioni giudiziali caratterizzate da elevata conflittualità non risolta, gli Psicologi, in veste di esperti, vengono incaricati dal giudice di valutare, attraverso strumenti idonei, la situazione familiare specifica (colloqui, tests, visite domiciliari, …) in merito all’affidamento dei figli in considerazione del loro benessere psico-emotivo. Lo Psicologo, in quanto consulente tecnico d'ufficio (CTU), svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, per svolgere la perizia e rispondere in modo esaustivo alle domande formulate dal giudice (in genere, relative all’idoneità genitoriale e alla personalità dei genitori stessi), si può avvalere dell’opera di un esperto in Psicodiagnosi di sua fiducia che, attraverso la somministrazione di una batteria di tests (cognitivi, proiettivi e di personalità), fornirà ulteriori informazioni sui due genitori in conflitto.  Lo Psicodiagnosta, consegnerà al CTU una relazione psicodiagnostica dettagliata con la descrizione della personalità dei due genitori, allegando i protocolli relativi alla batteria di tests somministrati che, insieme alla relazione psicodiagnostica saranno allegati alla relazione finale del Consulente Tecnico d’Ufficio.
I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie tenuti dai tribunali.
Tuttavia, il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche ad esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso. In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.